Una s.p.a. contesta l’accertamento di omesso versamento di ritenute su utili accertati e presuntivamente distribuiti, sostenendo che l’A.F. non avrebbe dimostrato la sua natura di società a ristretta base azionaria.
Per applicare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili fra i soci di una società a ristretta base azionaria, fondata sull'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, non è necessario che tra i soci sussista un legame di parentela né osta che la società rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che implica in sé, di norma, un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio.
La contestazione della natura di società a ristretta base azionaria si basava su alcuni elementi consistenti nella natura di s.p.a. e nell'assenza di legami fra i soci. Sotto il primo profilo risulta la piena compatibilità fra la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili e la forma di s.p.a. (Cass. ord. 24 luglio 2013, n. 18032), mentre non è certo presupposto per l'applicazione della suddetta presunzione la presenza fra i soci di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio (Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24572), derivante, appunto, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, e non già necessariamente da un vincolo di parentela.
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