Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

di Fabio Pace | 18 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

Nell’ambito della contestazione di una cartella emessa in base a ruolo, relativa a sanzione per violazioni del codice della strada, conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, si denuncia la prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in primo grado, eccependo interesse ad agire, essendo un’azione di mero accertamento.
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge quando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizio, consistente nell’incertezza determinatasi, che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare. Ciò in quanto, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, scopo dell'azione di accertamento può essere solo quello di ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva (affermazione dell'esistenza di un diritto, da altri contestato) o negativa (negazione dell'esistenza di un diritto, da altri vantato).
L'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella e per al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (la prescrizione del credito). Non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, quando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'A.F. (Cass. sent. 7 marzo 2023, n. 7353; ord. 10 marzo 2019, n. 6723ord. 10 marzo 2019, n. 6723; sent. 13 ottobre 2016, n. 20618sent. 13 ottobre 2016, n. 20618; Cass. ord. 14 maggio 2024, n. 13300).
Se l'A.F. non ha intrapreso iniziative esecutive, la contestazione del credito risultante dal ruolo non è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento per eliminare la pretesa: il presunto debitore può rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in autotutela e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, cioè un'azione senza previa sussistenza di un conflitto riconoscibile (Cass. n. 7353 del 2022 cit.; sent. 10 novembre 2016, n. 22946sent. 10 novembre 2016, n. 22946).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della prescrizione dei crediti relativi a sanzioni stradali e dell'ammissibilità dell'impugnazione di una cartella emessa in base al ruolo.