Si esamina un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
In caso di proroga di sospensione dei termini processuali intervenuta nel corso della pendenza di una sospensione del termine per proporre impugnazione già in essere, ai fini della determinazione del termine finale deve applicarsi la disposta proroga, trattandosi di norma processuale per la quale, in assenza di una norma transitoria, vige il principio del tempus regit actum.
Nella specie, la sentenza della CTR è stata depositata il 28 giugno 2022. Il termine ordinario per presentare ricorso ex art. 327 c.p.c. era il 28 gennaio 2023 (sei mesi + 31 giorni di sospensione feriale), che però era sabato, e quindi era prorogato al 30 gennaio 2023. Stante la sospensione di 11 mesi ex art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, il termine scadeva, quindi, il 30 dicembre 2023, che era pure sabato, quindi automaticamente prorogato al 2 gennaio 2024. La notifica avvenuta il 1° gennaio 2024 è quindi tempestiva.
Vero è che il termine originario di sospensione previsto dall'art. 1, comma 199, cit., era di nove mesi, e che tale termine è stato elevato a undici mesi in forza dell'art. 20, comma 1, lett. d), del D.L. n. 23/2023. Tuttavia, trattandosi di proroga intervenuta nella perdurante pendenza della sospensione in questione originariamente indicata in nove mesi, essa deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in esame, trattandosi di norma processuale, per la quale vige il principio tempus regit actum, e quindi di norma di immediata applicazione.
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