Un Comune evidenzia che la ruralità, ai fini ICI, va attestata da specifica annotazione catastale. Inoltre, gli immobili di lusso non possono essere considerati rurali; ciò è possibile per le altre tipologie di immobili a destinazione abitativa, diversamente da quanto avviene per gli immobili rurali strumentali.
Per dimostrare la ruralità dei fabbricati, ai fini dell’esonero ICI, rileva l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della categoria (A/6 per unità abitative, o D/10 per immobili strumentali); se l'immobile è iscritto in una categoria catastale di non ruralità, è onere del contribuente, che invochi l'esenzione, impugnare l'atto di classamento; il Comune, per potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI, deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10.
L'immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti ex art. 9 del D.L. n. 557/1993, non è soggetto a ICI ai sensi degli artt. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato a ICI: allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (SSUU, sent. 21 agosto 2009, n. 18565; Cass. sent. 24 marzo 2010, n. 7102; sent. 14 aprile 2010, n. 8845; ord. 30 settembre 2011, n. 20001; sent. 14 novembre 2012, n. 19872; sent. 5 marzo 2014, n. 5167; Cass. sent. 12 agosto 2015, n. 16737; Cass. sent. 6 dicembre 2016, n. 24892; Cass. 12 aprile 2019, n. 10283).
La ruralità del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma a questa conseguita classificazione è ricollegata l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI (Cass., ss.uu., 10 gennaio 2025, n. 578).
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