Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

di Fabio Pace | 28 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

Un Comune evidenzia che la ruralità, ai fini ICI, va attestata da specifica annotazione catastale. Inoltre, gli immobili di lusso non possono essere considerati rurali; ciò è possibile per le altre tipologie di immobili a destinazione abitativa, diversamente da quanto avviene per gli immobili rurali strumentali.
Per dimostrare la ruralità dei fabbricati, ai fini dell’esonero ICI, rileva l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della categoria (A/6 per unità abitative, o D/10 per immobili strumentali); se l'immobile è iscritto in una categoria catastale di non ruralità, è onere del contribuente, che invochi l'esenzione, impugnare l'atto di classamento; il Comune, per potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI, deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10.
L'immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti ex art. 9 del D.L. n. 557/1993, non è soggetto a ICI ai sensi degli artt. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato a ICI: allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (SSUU, sent. 21 agosto 2009, n. 18565; Cass. sent. 24 marzo 2010, n. 7102; sent. 14 aprile 2010, n. 8845; ord. 30 settembre 2011, n. 20001; sent. 14 novembre 2012, n. 19872; sent. 5 marzo 2014, n. 5167; Cass. sent. 12 agosto 2015, n. 16737; Cass. sent. 6 dicembre 2016, n. 24892; Cass. 12 aprile 2019, n. 10283).
La ruralità del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma a questa conseguita classificazione è ricollegata l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI (Cass., ss.uu., 10 gennaio 2025, n. 578).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La ruralità degli immobili determina l'esenzione ICI, ma la categoria catastale deve essere impugnata se non corrisponde. Il Comune deve impugnare autonomamente per richiedere l'assoggettamento.