Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

di Fabio Pace | 28 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

Una società ritiene tempestiva l’istanza di rimborso di credito IVA, data la valenza impeditiva dell'ordinario decorso del termine prescrizionale dei provvedimenti di fermo amministrativo notificati dall'Ufficio.
In tema di rimborso IVA, il provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923, imposto in via cautelare discrezionalmente dall'A.F. debitrice, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all'erogazione del credito fermato, che riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell'esercizio del diritto.
Il provvedimento dura e produce effetti se e finché non intervenga un provvedimento definitivo di revoca o incameramento delle somme di cui è sospeso il pagamento al privato (Cass. sent. 5 marzo 2004, n. 4567).
Non si realizza un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto: l'impedimento giuridico, previsto per legge ed esercitabile in via cautelare in autotutela dall'A.F. debitrice, ha rilevanza ai fini dell'art. 2935 c.c. il quale, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale di fare valere il diritto a causa di impedimenti di ordine giuridico e non di mero fatto. La comunicazione al creditore del fermo del pagamento del credito, imposta in via cautelare dalla stessa A.F. debitrice, ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2935 c.c.
Ai fini del rimborso IVA, se l'A.F. ha garantito il credito con un fermo amministrativo, la prescrizione del diritto del contribuente all'erogazione del credito fermato, fino alla coesistenza della causa impeditiva dell'esercizio del diritto, non decorre. La prescrizione può riprendere a decorrere solo dal momento in cui il provvedimento sia stato giuridicamente eliminato dalla stessa A.F., anche in autotutela, o dal passaggio in giudicato della decisione (Cass. sent. 10 gennaio 2013, n. 412) che abbia accertato l'insussistenza del credito.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il provvedimento di fermo amministrativo impedisce la prescrizione del diritto al rimborso IVA fino alla sua eliminazione giuridica o al passaggio in giudicato della decisione.