Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

di Fabio Pace | 28 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

Si ritiene che i contratti di finanziamento non provino la percezione di interessi, utili o altri proventi. Non vi sarebbe prova che i fondi consegnati in attuazione di un contratto atipico di investimento abbiano prodotto proventi e/o interessi effettivamente ricevuti, cioè non sarebbe provata l'esistenza di imponibile.
Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del TUIR, la consegna di capitali a un intermediario perché li investa, in cambio della promessa della corresponsione di interessi, si risolve, ai fini fiscali, nel prestito di una somma di denaro verso la corresponsione di interessi, quindi nella concessione di un mutuo oneroso e opera, perciò, la presunzione legale di effettiva percezione, quali redditi di capitale, degli interessi pattuiti da parte del mutuante che, per sottrarsi all'imposizione, deve provare di non avere percepito somme a titolo di interessi.
Ex art. 45 del TUIR, per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze pattuite per iscritto e, in mancanza di previsione, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Pertanto, il contribuente deve provare di non avere percepito le somme.
Dati certi, nella vicenda in esame, sono la stipulazione dei contratti di investimento, che prevedevano la percezione di utili, e la mancata indicazione di questi ultimi da parte del contribuente in dichiarazione dei redditi. In assenza della prova di essere rimasto vittima di una truffa e comunque di non avere percepito utili, deve ritenersi applicabile l'imposizione in base a una presunzione di legge, ex art. 45, comma 2, del TUIR, anche in difetto di prova dell'effettiva percezione di utili (Cass. sent. 18 gennaio 2012, n. 651).
Sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e c/c. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Senza scadenze stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Senza misura determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della presunzione legale di percezione di interessi e proventi da parte del mutuante in caso di mancata prova contraria, secondo l'art. 45 del TUIR.