Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

di Fabio Pace | 21 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

Un contribuente sostiene che non è dovuto il pagamento del contributo unificato in relazione ad atto non impugnato e ritiene illegittima l'irrogazione di sanzioni per non avere versato un contributo non dovuto.
Ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto, se il contribuente, ricevuta la notificazione di un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, ha proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all'intimazione di pagamento.
L'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti (Cass. sez. V, 18 ottobre 2024, n. 27064).
Il fatto che l'intimazione di pagamento fosse stata comunque presa in considerazione dalla Corte nella sua decisione, non vale a fare sì che la stessa fosse stata impugnata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente non deve pagare il contributo unificato per atti non impugnati. Le sanzioni per mancato pagamento di un contributo non dovuto sono illegittime.