Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

di Fabio Pace | 21 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

Una società censura il fatto che sia stata ritenuta non proponibile l'eccezione di prescrizione impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Nel contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 del decreto cit. (Cass. Sez. U. 31 marzo 2008, n. 8279; Cass. 14 settembre 2022, n. 27093; Cass. 5 agosto 2024, n. 22108), è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 22108 del 2024 cit.). È pacifico che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici (Cass. 9 dicembre 2024, n. 31630). Se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108 del 2024 cit.; Cass. 22 aprile 2024, n. 10736).
Il contribuente ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione, per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica dell'avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume nemmeno notificata. L'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società impugna l'atto di pignoramento ma non l'intimazione di pagamento, precludendo l'eccezione di prescrizione del credito fiscale. È necessario impugnare l'intimazione per far valere la prescrizione.