La lite verte sulla valutazione dei documenti e degli elementi prodotti per dimostrare la residenza estera, cioè sull’applicazione del concetto di prova contraria sufficiente a vincere la presunzione di potestà impositiva.
Se il soggetto che si è cancellato dall'anagrafe nazionale e si è iscritto a un’anagrafe estera (con conseguente inserimento del suo nominativo anche nell'AIRE - Anagrafe italiani residenti all'estero) ha fissato la sua residenza in un Paese a fiscalità privilegiata (principato di Monaco), vi è la presunzione legale di residenza e di capacità impositiva in Italia, salvo prova contraria, che va fornita da chi risiede formalmente all'estero.
Nella specie, gli elementi di prova contraria addotti dal contribuente sono costituiti da dati meramente formali (iscrizione all'AIRE; mancanza di legami familiari con l'Italia; abitazione disponibile; assicurazione sull'abitazione; autovetture di proprietà con targa monegasca; consumi energia elettrica comprovanti l'uso dell'abitazione; documento di identità e patente monegaschi e passaporto comprovante la residenza; dichiarazioni fiscali; pagamento di contributi pensionistici), insufficienti a vincere la presunzione legale.
La CTR, senza alcuna inversione dell'onere della prova - che gravava sul contribuente - ha esaminato gli elementi addotti da quest'ultimo e li ha ritenuti insufficienti a dimostrare l'effettiva residenza nel Principato di Monaco, sia perché di natura meramente formale, sia perché smentiti da una serie di ulteriori dati fattuali, emergenti dalle indagini esperite in sede penale (intercettazioni, pedinamenti, verifiche sul territorio, utilizzo del telepass, dichiarazione di terzi, dai quali risultava la presenza costante del contribuente in Italia, la casa di residenza abituale con la sua compagna e il garage, la residenza in Italia di tutti i suoi familiari).
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