Una società agricola assume che il limite posto con riferimento all'apporto della qualifica di IAP da parte di un amministratore di società va letto nel senso che esso involge solo le società cui l'apporto è riconducibile alla figura di un amministratore (IAP) e, così, le sole società di capitali.
Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99/2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere a oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore a una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso.
La ratio legis della disposizione va individuata nel perseguito intento di evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali, con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante; finalità antielusiva non altrettanto agevolmente perseguibile nelle società di persone, costituendo il rischio di una sua responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali una circostanza idonea ad arginare il fenomeno degli IAP itineranti nelle società di persone (Cass., 30 aprile 2020, n. 8430).
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