Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

di Fabio Pace | 21 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

L’Ufficio ritiene legittimo il percorso seguito nella ricostruzione dei maggiori ricavi, in presenza di acclarata inattendibilità delle scritture contabili, suffragata dall’omessa tenuta delle distinte analitiche di magazzino.
La mancata tenuta delle distinte inventariali legittima l’accertamento induttivo per ricostruire i ricavi. L’inventario deve indicare anche la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ogni gruppo. Se dall’inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio le distinte servite per la compilazione dell’inventario. L’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 va letto insieme all’art.1, lett. d), del D.P.R. n. 570/1996, il quale prevede che l’attendibilità della contabilità è esclusa quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari. Tale riferimento non esclude l’allegazione delle distinte inventariali, le sole atte alla verifica della regolarità sostanziale di quei criteri (sent. 15 novembre 2007, n. 23694).
Anche le imprese minori in regime di contabilità semplificata ex art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 devono indicare ogni anno nel registro acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina della valutazione delle rimanenze (Cass. ord. 11 aprile 2018, n. 8907). In assenza di tali indicazioni - che, se richieste dai verificatori, possono essere fornite anche durante l’accesso, l’ispezione e la verifica - l’A.F. può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo (Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29105).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio ritiene legittima la ricostruzione dei ricavi in base all'omessa tenuta delle distinte inventariali, anche per le imprese minori in regime semplificato.