Si ritiene che l’A.F. abbia violato il generale divieto di abuso del diritto e le relative garanzie, per avere omesso l’invio della preventiva richiesta di chiarimenti, con illegittimità dell’avviso di accertamento.
Perché operi la clausola antielusiva, occorre un utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia realizzato allo scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere così un vantaggio fiscale. Al contrario, nel caso in esame, non emerge un uso distorto della normativa fiscale o del singolo strumento negoziale, in quanto la fattispecie ha riguardato un’artificiosa moltiplicazione di costi attraverso il ricorso a società ad hoc fittizie, cui è stato assegnato solo formalmente il proprio personale e che hanno fatturato le prestazioni come cartiere. Le prestazioni d’opera/servizi sono state effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dalla relativa documentazione contabile. Le prestazioni d’opera sono state realizzate da personale in parte proveniente dalla stessa società, e non realmente dalle società satelliti, che si sono limitate a fatturare le prestazioni come servizi. Solo sulla carta sarebbero state assegnate risorse umane a tali società, che poi sono state sistematicamente dismesse con riduzione del debito fiscale verso l’Erario. La condotta antieconomica contestata come realizzata allo scopo di detrarre l’IVA e dedurre i maggiori costi dalla base imponibile segue perciò uno schema che va sicuramente ricondotto al fenomeno dell’evasione. Pertanto, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 non è applicabile, ma la riconduzione del caso concreto alla disciplina dell’abuso del diritto/elusione non è pertinente. Non vi sono ostacoli particolari alla riqualificazione della fattispecie da elusiva/abusiva.
La questione del rispetto del contraddittorio procedimentale è stata introdotta in primo grado, sia pure sotto l’angolo del contraddittorio rafforzato in risposta alla contestazione dell’abuso del diritto/elusione formulata dall’A.F. e di ciò deve essere tenuto conto all’esito della riqualificazione della fattispecie in evasione fiscale.
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