Una società agricola lamenta violazione degli oneri probatori a carico del Consorzio, ponendo l’accento sulla mancanza di una delimitazione del perimetro di contribuenza nel comprensorio di bonifica prevista ex lege e ritenendo che perimetro di contribuenza e comprensorio consortile non possano coincidere.
In tema di contributi di bonifica, l'art. 15 della legge regionale della Toscana 5 maggio 1994, n. 34, va interpretato nel senso che, se il perimetro di contribuenza non può essere più esteso del comprensorio consortile, nulla vieta che esso coincida con il comprensorio stesso, con conseguente legittimità del piano di classifica recante l’identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati, derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi consortili è motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dall’autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (SS.UU. sent. 30 ottobre 2008, n. 26009).
Se i fondi sono compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, il contribuente ha l'onere di superare, con prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9511).
La coincidenza tra perimetro di contribuenza e perimetro consortile non viola la legge; il primo non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma nulla vieta che sia coincidente con il comprensorio stesso (Cass. ord. 24 luglio 2023, n. 22076; Cass. ord. 22 maggio 2019, n. 13815).
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