Un contribuente critica l’affermazione secondo cui l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società ha l’effetto di rendere definitivo anche l’accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio.
Il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società e il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi, il socio può, pertanto, contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.
Il fatto che l’accertamento del reddito societario diventi definitivo per ragioni di rito non esclude che il socio possa fare valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione attribuitogli. Infatti, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo verso società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato per i soci, mancando l’accertamento inconfutabile dell'inesistenza di ricavi non contabilizzati e relativa pretesa fiscale (Cass. sez. VI-V, 22 aprile 2021, n. 10723).
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