La curatela contesta la decisione in base alla quale la mancata richiesta di registrazione a debito da parte della cancelleria comporti la responsabilità solidale della curatela nel pagamento dell'imposta di registro, nonostante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In tema di imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione d’ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 131/1986, disporne la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può ritenersi onerata dal pagamento dell'imposta, che grava interamente sulla parte soccombente.
Nella specie non vi è stata registrazione della sentenza, e l'avviso di liquidazione consegue proprio all’omissione della registrazione, mentre la sentenza oggetto di imposta aveva visto vittoriosa la parte ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato.
In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del D.P.R. n. 131/1986, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, così che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni, decorrenti dalla richiesta di registrazione ex art. 76, comma secondo, del D.P.R. n. 131/1986 (Cass. 7 agosto 2008, n. 21306).
In sostanza, anche nell'ipotesi di omessa registrazione a debito non può gravarsi la parte vittoriosa, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al pagamento dell'imposta.
E’, pertanto, errato applicare le norme di cui agli artt. 59 del D.P.R. n. 131/1986 e 132 del D.P.R. n. 115/2002.
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