Un Comune eccepisce che l’esenzione IMU non può essere riconosciuta in base al solo provvedimento di assegnazione dell’unità immobiliare in diritto di abitazione in esito a procedimento giudiziale di separazione dal coniuge, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della residenza e della dimora abituale.
L’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.
L’esenzione IMU postula la contemporanea sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale né possono premiarsi condotte elusive, allorché non vi sia corrispondenza della residenza anagrafica con la dimora abituale, determinata da una falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del contribuente richiedente l’esenzione (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774).
Il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’intero immobile (Cass., Sez. T, 3 marzo 2023, n. 6544).
Restano, tuttavia, immutate le menzionate condizioni per godere del beneficio, costituite dalla contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’alloggio assegnato.
Inoltre, le norme fiscali di agevolazione non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale (Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Cass., Sez. Un.,15 ottobre 2024, n. 26774 cit.).
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