Un Comune considera edificabili alcuni terreni, ai fini della determinazione della base imponibile ICI e, quindi, del valore dei beni, mentre il contribuente assume che si tratta di aree agricole, destinate all’attività.
In tema di ICI, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale riconosciuto per i fabbricati rurali non è applicabile anche ai terreni, per i quali, invece, opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del D.Lgs. n. 504/1992. Dette disposizioni disciplinano profili diversi e non sovrapponibili, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell’area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale (art. 2 del decreto cit.) e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell’imposta in concreto liquidabile (art. 9 del decreto cit.).
In forza di un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, dove ricorrano 3 condizioni: il suo possesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; la sua diretta conduzione da parte dei predetti soggetti; la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, con l’esercizio di attività dirette alla coltivazione (Cass. sent. 30 giugno 2010, n. 15566). Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha carattere oggettivo, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con lo sfruttamento edilizio. Le due norme disciplinano situazioni diverse: l’art. 2, comma 1, lett. b), ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile ed è oggettivo; l’art. 9dello stesso decreto introduce agevolazioni soggettive, per calcolare l’imposta applicabile (Cass. ord. 16 gennaio 2023, n. 1121; ord. 3 luglio 2018, n. 17337; ord. 23 settembre 2019, n. 23591; ord. 6 giugno 2018, n. 14696ord. 6 giugno 2018, n. 14696; ord. 25 maggio 2017, n. 13261ord. 25 maggio 2017, n. 13261; sent. n. 15566 del 2010 cit.; ord. 27 ottobre 2017, n. 25596; ord. 27 settembre 2017, n. 22486; sent. 5 luglio 2011, n. 14824; ord. 29 luglio 2011, n. 16636; sent. 12 maggio 2023, n. 13131; ord. 7 febbraio 2024, n. 3474).
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