Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 742

di Fabio Pace | 28 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 742

L’Ufficio ritiene illegittima l'opzione per il regime di tassazione su base catastale, esercitata da una società agricola, trasformatasi da società semplice in società di capitali, nel periodo dalla trasformazione a fine anno.
In tema di opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dall'art. 1, commi 1093 e 1095, della legge n. 296/2006 e dal D.M. n. 213/2007, qualora una società agricola sia in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e risultino soddisfatti i requisiti formali ivi previsti all'art. 6, tale opzione può essere esercitata a partire dallo stesso periodo d'imposta.
Le società di persone, a responsabilità limitata o cooperative rivestenti la qualifica di società agricole ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 possono esercitare l'opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. n. 213/2007, secondo le modalità alternativamente previste dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997, applicabili in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale. In base a tale disciplina normativa, l'opzione è esercitabile anche con riferimento all'arco temporale decorrente dall'inizio dell'attività sociale, ove non coincidente con l'inizio dell'anno.
Nella specie, il periodo fra la data della trasformazione e la fine dell'anno solare doveva formare oggetto della prima dichiarazione annuale della società, con la quale essa poteva, quindi, legittimamente esercitare l'opzione, con riferimento alla parte del periodo d'imposta successiva all'inizio della sua attività. L'esercizio dell'opzione sarebbe stato desumibile anche da comportamenti attuativi tenuti fin dall'inizio dell'attività e non necessariamente fin dall'inizio dell'anno.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda l'opzione fiscale per le società agricole trasformate da società semplici a società di capitali, consentendo l'esercizio dell'opzione dal periodo d'imposta successivo alla trasformazione.