Si chiede di individuare quale sia il termine di decadenza entro il quale il potere di revoca delle agevolazioni prima casa deve essere esercitato e se, nel caso di specie, tale termine sia stato rispettato.
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la previsione dell’art. 1, nota II-bis, comma 4, della Tariffa, p. I, allegata alTUR, dove dispone che, in caso "di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto", il contribuente conserva i benefici se (e solo se) "entro un anno dall’alienazione dell’immobile ... proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", va inteso nel senso che entro l’anno devono intervenire non solo il nuovo acquisto, ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale e il trasferimento della residenza in quell’immobile.
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto di un trattamento agevolato, è soggetto a termine triennale di decadenza (art. 76, comma 2, del TUR), dalla data in cui l’avviso può essere emesso, cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per falsa dichiarazione dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione di un proposito di utilizzare il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, o quando tale enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia poi rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata tale situazione (Cass., Sez. U, sent. 21 novembre 2000, n. 1196; Cass., Sez. 5, sent. 23 maggio 2001, n. 7010; Cass., Sez. 5, sent. 18 settembre 2003, n. 13821; Cass., Sez. 5, sent. 5 settembre 2003, n. 12988; Cass., Sez. 5, sent. 11 gennaio 2006, n. 367).
L’Ufficio avrebbe dovuto esercitare il potere accertativo entro il termine di tre anni dalla scadenza dell’anno dall’alienazione del precedente immobile per il quale il contribuente aveva goduto dei benefici prima casa.
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