Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

di Fabio Pace | 21 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

In un caso di omessa denuncia TARSU, si prospetta illegittimità, con conseguente necessità di disapplicazione del regolamento IUC Sezione TARI e delle relative delibere tariffarie.
La disapplicazione del regolamento del Comune dovrebbe effettuarsi per omesse specificazioni dei criteri di determinazione delle quote fissa e variabile delle tariffe TARI applicate alle utenze non domestiche.
La disapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) e non sulle scelte discrezionali delle tariffe e delle assimilazioni: in materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in caso di vizi di legittimità dell'atto (Sez. 5, sent. 12 giugno 2024, n. 16287; Sez. 5, sent. 3 dicembre 2019, n. 31461).
Inoltre, la delibera in oggetto non necessita di motivazione: in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge a una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali e aree tassabili (Sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16165; Sez. 5, ord. 15 marzo 2019, n. 7437).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il regolamento IUC Sezione TARI potrebbe essere disapplicato per mancanza di specificazioni dei criteri delle tariffe TARI per utenze non domestiche.