Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

di Fabio Pace | 21 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

La questione controversa è la compensabilità, nell'ipotesi di accollo negoziale del debito d'imposta, tra un debito erariale del terzo accollato e un credito d'imposta vantato dall'accollante.
In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'A.F., ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'Erario resta sempre l'accollato e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 124/2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'Erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.
L'accollo negoziale del debito d’imposta rileva solo tra le parti, per cui l'A.F. non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante, ma solo dell'accollato (Cass. 8 aprile 2024, n. 9353).
La volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale (Sez. U, 26 novembre 2008, n. 28162; Sez. U, 8 marzo 2019, n. 6882).
In caso di accollo negoziale del debito d’imposta, anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 124/2019, all'accollato era precluso l'assolvimento del debito mediante l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante, dato che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge, difettando oltretutto i presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per non afferire i debiti e crediti allo stesso soggetto (Cass. 5 settembre 2024, n. 23934).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della non compensabilità tra debiti erariali e crediti d'imposta nell'ipotesi di accollo negoziale del debito d'imposta. La Cassazione ha stabilito che l'accollante non può compensare i propri crediti con i debiti tributari accollati.