L'A.F. contesta l’onere probatorio, estraneo alla disciplina del transfer pricing internazionale, della percezione di interessi dalla controllante italiana: data la presunzione di onerosità del mutuo e poiché il finanziamento alla controllata era infruttifero, la transazione contrastava con il criterio del valore normale.
La stipula di un mutuo gratuito tra controllante residente e controllata estera soggiace all’art. 110 del TUIR, finalizzato a reprimere il "transfer pricing", da applicare non solo quando il prezzo pattuito è inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando è nullo, dato che si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, cui l'ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il valore normale dell'operazione, costituito, in caso di prestito di una somma di danaro, dagli interessi al tasso di mercato (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13387).
In materia di transfer pricing internazionale (art. 110, comma 7, del TUIR) e in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società veicolo estera, l'A.F. deve fornire la prova della transazione a un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello normale, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è quaestio facti demandata al giudice di merito; dopodiché, spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie; oppure, dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate (Cass., Sez. 5, ord. 20 maggio 2021, n. 13850).
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