Si discute di giurisdizione sulla prescrizione della pretesa tributaria, maturata prima della notifica di un atto di pignoramento, e sulla mancanza di notifica di atti presupposti, rilevate con l’opposizione al pignoramento.
In caso di liti su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa (inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa in senso sostanziale), che si assumano verificati fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, se valide, o fino all'atto esecutivo, in caso di notifica omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall’esistenza o dalla validità della notifica degli atti prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass., Sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., Sez. U, 28 luglio 2021, n. 21642; id. 15 marzo 2022, n. 8465).
L'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata dopo la notifica della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto la lite non si qualifica come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 22 maggio 2022, n. 16986).
Appartiene al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, o fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta avviata l'esecuzione tributaria (Cass., Sez. U, 10 febbraio 2023, n. 4227).
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