L’Agenzia contesta la deduzione di costi fatturati l’anno precedente, giustificata da una non motivata certezza in tale anno, violando il criterio che collega l'imputazione all'anno in cui i costi divengono certi e, nella specie, alla data di emissione della fattura.
L'art. 109 del TUIR stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Ai fini dell’imputazione del costo, rileva, dunque, il momento dell’emissione della fattura, atteso che in quel momento il debitore acquisisce notizia del costo certo e determinato.
La motivazione della sentenza non spiega le circostanze in ragione delle quali la certezza sarebbe stata acquisita l'anno successivo a quello di emissione della fattura, dando un’interpretazione errata della norma.
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