Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 febbraio 2025, n. 740

di Fabio Pace | 14 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 14 febbraio 2025, n. 740

L'avviso di pagamento risulta motivato per relationem, richiamando il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane. L'Ufficio ha contestato alla società il mancato adeguamento delle aliquote sul gas naturale per usi civili e il conseguente tardivo versamento dell'imposta.
L'avviso di pagamento che ricostruisca il maggiore importo dovuto e non versato a titolo di accisa in base a una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13 , del T.U. n. 504/1995, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili (come l'emissione di note di credito) successive all'accertamento dell'A.F. non incidono sulla validità dell'atto impositivo, ma possono rilevare, al più, sul piano della prova fornita dal contribuente in senso contrario alla maggiore imposta contestata come dovuta.
Nel caso in esame, si trattava di accise evase, riscontrate in base a un confronto tra la contabilità risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni IVA e le dichiarazioni di consumo. L'accisa evasa è stata calcolata con un mero raffronto tra l'importo di gas naturale fatturato e quello risultante nelle dichiarazioni. Il criterio di quantificazione della maggiore imposta dovuta è meramente differenziale. A fronte dell'accertamento dell'accisa evasa risultante dal confronto tra gli importi fatturati e quelli indicati in dichiarazione è la società che avrebbe dovuto confutare analiticamente le risultanze delle fatture relative al gas naturale erogato in favore di terzi (anche con addebito di accisa), ma non indicato in dichiarazione. I diversi conteggi e le note di credito emesse dopo le verifiche dell'A.F. potevano, al più, costituire elemento idoneo a consentire la prova contraria, ma non a rendere privo di motivazione un atto impositivo fondato su un confronto meramente aritmetico tra l'importo dichiarato e il maggiore importo dovuto in base a quanto fatturato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'avviso di pagamento motivato per relationem riguarda il mancato adeguamento delle aliquote sul gas naturale, con un confronto aritmetico tra l'importo dichiarato e quello fatturato.