Si discute se gli autori di investimenti strumentali che, per alleviare l'esposizione finanziaria, rivendano i beni fuori dal regime IVA, abbiano titolo al rimborso dell'imposta.
Per il diritto al rimborso dell'eccedenza dell'IVA detraibile ex art. 30, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, l'acquisto da cui origina il credito azionato in rimborso deve avere a oggetto beni ammortizzabili, dotati, dunque, di strumentalità qualificata, da intendersi quale materiale e durevole asservimento degli stessi all'esercizio dell'attività d'impresa, che incombe al richiedente il rimborso specificamente dimostrare, attraverso elementi non solo formali; pertanto, esula il diritto al rimborso in capo a chi, sorpreso nella materiale indisponibilità dei beni acquistati, ne alleghi l'alienazione dopo l'acquisto, se tale alienazione, per tempi e modalità, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, appare ragionevolmente incompatibile con il concreto utilizzo dei beni nel ciclo produttivo.
I beni ammortizzabili hanno il requisito della strumentalità qualificata, perché sono destinati all’utilizzo nell'attività d'impresa e rientrano nelle immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità a un uso durevole, che non si esaurisce in un esercizio contabile (Sez. 5, 4 dicembre 2015, n. 24779).
La sola strumentalità del bene non basta, data la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni: donde il concetto di strumentalità qualificata (Cass.14 luglio 2021, n. 30785).
Non si perde il diritto al rimborso in caso di ravvicinata, rispetto all'acquisto, dismissione dei beni ammortizzabili, ma solo se la dismissione evidenzia l'assenza di utilizzo dei beni nel ciclo produttivo, che il richiedente il rimborso deve dimostrare con elementi non formali (Sez. 5, 17 luglio 2020, n. 15255 ).
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