Si censura la cessata materia del contendere per intervenuta vendita nel procedimento esecutivo immobiliare, poiché, pure dopo il soddisfacimento del credito, l'opposizione agli atti esecutivi va esaminata nel merito.
La circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo, anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.
Posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 c.p.c., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti, la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare all’adeguata tutela della propria posizione soggettiva (Cass., Sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31085).
L'eventuale accoglimento dell'opposizione formale può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione, se e quando sia riconosciuto che l'atto oggetto di opposizione era non solo viziato, ma, anzi, che la nullità che lo colpiva ha determinato uno sviluppo anomalo e illegittimo del processo e una altrettanto anomala e illegittima sua conclusione (Cass., Sez. 3, sent. 20 novembre 2023, n. 32143 e n. 32146).
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