L'Agenzia contesta che si trattasse di rimborsi di spesa analitici, essendo, invece, forfetari. Si chiede se le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di trasferta contribuiscano a determinare l’imponibile.
Non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro ha natura retributiva ed è, perciò, assoggettabile, ex art. 48 del TUIR, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni normativamente previste. Hanno funzione risarcitoria, e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa e quindi tali da rendere l'incarico depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione a incombenze diverse, non potendosi ravvisare ragioni ostative all'applicazione del principio nella modalità del rimborso - di tipo forfetario anziché a piè di lista - quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese (Sez. 5, ord. 4 marzo 2015, n. 6793; Sez. 5, ord. 24 maggio 2022, n. 19099; Sez. 5, ord. 13 luglio 2021, n. 30264; Sez. 5, sent. 21 giugno 2002, n. 9107).
I rimborsi per spese di viaggio a piè di lista sono equiparabili a quelli riconosciuti forfetariamente e non sono assoggettabili a imposte sul reddito ex art. 51, comma 5, del TUIR (Cass., Sez. 5, 22 maggio 2022, n. 26229).
Per il rimborso delle spese di trasferta l'art. 51, comma 5, del TUIR, distingue due diverse modalità: il rimborso analitico (o piè di lista) che avviene in base alle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio e il viaggio, adeguatamente documentate; il rimborso forfetario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfetaria, con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è prevista anche una possibilità di rimborso misto, ossia in parte analitico e in parte forfetario. In caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente; invece, nell'ipotesi di metodo forfetario, l’art. 51, comma 5, del TUIR, prevede un limite massimo oltre il quale l'importo forfetario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (Cass., Sez. 5, 6 maggio 2020, n. 8489).
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