L'Ufficio ritiene indeducibili le spese sostenute per la cura personale prestata al coniuge invalido al 100%. Non sarebbe applicabile il regime di deducibilità delle spese prestate per assistenza specifica, ma quello di detraibilità delle spese sanitarie non specifiche, cioè non specialistiche.
Le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, perché sostenute per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, sono quelle necessarie all'assistenza di tale beneficiario, perché specificamente dirette a tale fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica dell’assistenza o la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza.
La dizione "assistenza specifica" non vale a distinguere l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), da quello dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e indica un’assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa. La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura dell’assistenza: nel caso dell'art. 10, destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione, tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall'art. 3 della legge n. 104/1992 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell'art. 15, l'assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.
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