L’A.F. contesta l’applicazione dei benefici previsti per l’edilizia economica e popolare nei casi in cui gli atti siano assoggettabili a IVA. L'Ufficio ritiene che l'assegnazione di alloggi a soci di cooperativa, oltre all’IVA e all'imposta fissa di registro, sconti anche la corresponsione delle imposte fisse ipotecaria e catastale.
L'agevolazione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 trova applicazione agli atti di assegnazione aventi per oggetto la proprietà di immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla legge n. 865/1971, anche ove tali atti siano soggetti a IVA in forza dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) e, quindi, soggetti a imposta di registro in misura fissa: in particolare, l'imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale dell'art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973, il quale ha per oggetto l'esenzione dalle diverse e autonome imposte catastale e ipotecaria.
In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale dell'art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973, il quale ha per oggetto l'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria (Cass., Sez. 5, ord. 30 dicembre 2020, n. 29895).
Il principio di alternatività IVA-registro non va confuso con quello di subalternità registro-imposte ipo-catastali. Il primo è vincolante e opera anche nell'applicazione dell'agevolazione in esame: di fronte a operazioni immobiliari soggette a IVA, si applica comunque l'imposta di registro in misura fissa. Il secondo è frutto di un’enunciazione priva di supporto di diritto positivo: l'imposta di registro e quelle ipo-catastali operano in ambiti completamente differenti, stabilendo la legge presupposti sostanziali di applicazione diversi per ciascuna imposta, così che i punti di contatto con la disciplina positiva dell'imposta di registro – in quella delle imposte ipo-catastali - sono solo quelli desumibili dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, o dagli artt. 2 o 10 di tale decreto, che attengono ai criteri di determinazione della base imponibile e, quindi, ad altro profilo rispetto all’identificazione dei presupposti, oggettivo e soggettivo, del tributo.
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