Si censura l’inammissibilità di ricorsi introduttivi promossi nei confronti di giudizi definitivi e non di un provvedimento di attribuzione di rendita, ma di mera comunicazione di annotazione di esiti di una sentenza.
La rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da considerare per individuare la base imponibile ICI, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace per applicare l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass. ord. 9 giugno 2022, n. 18637; sent. 4 marzo 2015, n. 4334).
Nella specie, la sentenza dà conto che il classamento e la rendita catastale degli immobili in oggetto erano divenuti definitivi a seguito del rigetto dei ricorsi proposti avverso i relativi avvisi di accertamento, propedeutici rispetto agli atti impugnati, con i quali l'Agenzia del territorio aveva solo registrato negli atti catastali l'esito dei predetti giudizi. La definitività della misura della rendita catastale spiega necessariamente i suoi effetti nel giudizio relativo all'ICI dovuta, perché la rendita catastale definitivamente stabilita è il solo e unico dato del quale sia il contribuente, che il Comune possono e devono tenere conto ai fini dell'ICI e costituisce, sempre e comunque, indefettibile condicio iuris della misura dell'imposta effettivamente dovuta per l'immobile cui inerisce la rendita divenuta definitiva.
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