Si chiede cosa accadeva quando, proposto ricorso cumulativo avverso due o più atti impositivi, solo uno di questi ultimi avesse un valore che, autonomamente considerato, rendesse obbligatorio il reclamo.
Se con ricorso introduttivo cumulativo erano stati impugnati dallo stesso contribuente due atti impositivi connessi, il valore di ciascuno di essi doveva essere autonomamente apprezzato al fine della verifica dell'applicabilità del procedimento di reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis. Tuttavia, se anche uno solo degli atti contestualmente impugnati risultava sottoposto alla condizione di procedibilità del reclamo, il dies a quo del termine di costituzione del ricorrente, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, era regolato solo dall'art. 17-bis, comma 9 , del D.Lgs. n. 546/1992, non potendo sdoppiarsi l'adempimento, necessariamente unico, del deposito del ricorso cumulativo notificato alla controparte e introduttivo di un unico rapporto processuale.
Il solo fatto che per almeno uno degli atti impositivi cumulativamente impugnati fosse operativa la disciplina del reclamo, era già sufficiente a determinare, per l'intero e unico ricorso cumulativo, lo spostamento del dies a quo del termine di costituzione della parte ricorrente, in conformità al comma 9 dell'art. 17-bis , anche a prescindere dalla circostanza che il valore dell'avviso, contestualmente impugnato, fosse eventualmente superiore a euro 20.000 e non necessitasse, pertanto, della preventiva mediazione.
Sebbene la mediazione fosse obbligatoria solo per l'atto infra-soglia, e solo per quest'ultimo il contribuente fosse tenuto a osservare il procedimento di cui all'art. 17-bis, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, richiedendo necessariamente un adempimento unitario, si era spostato in avanti per entrambi, decorrendo, ai sensi del comma 9 dell'art. 17-bis , dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza o dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza o dell'atto con il quale l'Agenzia, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l'istanza.
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