La lite riguarda un’istanza di rimborso che scaturiva dalla residenza in un Comune colpito dal sisma Sicilia 1990 e si discute della portata dell'autocertificazione quale prova idonea ad attestare il rispetto della soglia de minimis negli aiuti di Stato in cui si sostanzia anche il rimborso per gli eventi calamitosi in esame.
In tema di rimborso d’imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al Sima Sicilia 1990, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato di cui all'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/13/UE e dell'art. 52 della legge n. 234/2012, da individuarsi al 31 maggio 2017, momento di entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro (D.M. n. 115/2017), in deroga alle disposizioni processuali nazionali, è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L'autodichiarazione eccezionalmente ammessa per il periodo antecedente al 31 maggio 2017 deve riguardare il momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando sia stato percepito, cioè l'anno d’imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge n. 289/2002, che, all'art. 9, comma 17, regolava nel 10% il regime d’imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, donde il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato nel 2001-2003.
L'autodichiarazione, una volta presentata, può trovare accesso in sede di giudizio tributario di merito.
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