Si ritiene che l'avviso non spieghi le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione IMU, pur sussistendo i parametri previsti, e che non sia stata allegata la delibera comunale sulla disciplina dell'imposta.
L'avviso di accertamento IMU deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, laddove sia stata formulata, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il D.M. 26 giugno 2014, una richiesta specifica dell'esenzione in oggetto da parte del contribuente; richiesta specifica che, nell'eventuale giudizio di impugnazione, il contribuente ha l'onere di allegare e provare.
Mentre, in tema di ICI, non è previsto alcun obbligo dichiarativo per conseguire l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, per l'IMU, l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, ha disposto che, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (Cass., Sez. T, sent. 9 settembre 2024, n. 24200).
La necessità che il Comune indichi le ragioni del diniego dell'esenzione sorge solo in caso di richiesta specifica, da avanzare tramite apposita dichiarazione, redatta secondo il modello ministeriale predisposto con il D.M. 26 giugno 2014. Tale richiesta, completa delle necessarie informazioni, è indispensabile, visto che la natura non commerciale non può essere desunta in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato (Cass., Sez. 5, 4 luglio 2019, n. 17968).
Le delibere comunali sull'applicazione del tributo e la determinazione delle tariffe non rientrano tra i documenti da allegare agli avvisi di accertamento ex art. 7 della legge n. 212/2000; l’obbligo è limitato agli atti richiamati in motivazione, non conosciuti o altrimenti conoscibili (Cass. 21 novembre 2018, n. 30052).
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