Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

di Fabio Pace | 20 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

Il caso verte sull’originaria improponibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, così che la sentenza va cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile.
In caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, accolta in primo grado senza appello dell’A.F., la Cassazione, chiamata a decidere della legittimità della sentenza d’appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese, ha il potere-dovere, in difetto di espressa pronuncia dei giudici di merito sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire in capo al contribuente che non abbia documentato, neanche in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, essendo il tema delle spese (ancora controverso) condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso introduttivo a superare il vaglio di ammissibilità, senza che a ciò osti alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di tale ricorso, che non può formarsi implicitamente su questioni pregiudiziali o su quelle circa la proponibilità dell'azione.
L'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica, che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; tale disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, in cui lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale o, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il caso riguarda l'impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza è stata cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile.