Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

di Fabio Pace | 20 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

La lite riguarda le condizioni di applicazione dell’aliquota agevolata alla divisione di masse plurime fondate su più titoli, mortis causa e inter vivos.
In tema di imposta di registro, nonché ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva delle masse plurime, derivante dalla successione mortis causa di uno degli originari comproprietari, è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 131/1986, in quanto non incide sulle masse da dividere, non determinando né la nascita di una nuova comunione né l’alterazione oggettiva di quelle già esistenti tra gli originari comproprietari (Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2014, n. 27075).
Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, si realizzano tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna costituente un'entità patrimoniale a sé stante. In caso di divisione del complesso, si hanno tante divisioni, ciascuna relativa a una massa e in cui ogni condividente fa valere i propri diritti, indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse (Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27645).
Se, in sede di divisione, a un compartecipe sono assegnati beni non corrispondenti alla sua quota divisoria, nei limiti dell’eccedenza della quota o del diritto assegnato, si verifica un’attribuzione patrimoniale di contenuto traslativo, soggetta al regime ex art. 34, comma 2, del TUR, secondo cui i conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono soggetti a imposta con l'aliquota dei trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota dei trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. Tuttavia, ex art. 34 cit., ultimo comma, le comunioni tra gli stessi soggetti che originano da più titoli sono considerate come una sola comunione, se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte. La divisione resta soggetta all’aliquota dell’1%, ex art. 3 della Parte I della Tariffa allegata al TUR per gli atti dichiarativi, a condizione che i comproprietari delle comunioni siano gli stessi soggetti e che l’ultimo acquisto dei beni comuni derivi da successione mortis causa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta dell'applicazione dell'aliquota agevolata alla divisione di masse plurime fondate su più titoli, mortis causa e inter vivos, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale.