Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

di Fabio Pace | 20 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

L'Agenzia censura la sentenza per aver ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento. Per il raddoppio dei termini l'invio della denuncia penale non era necessario nel caso in cui, prima della scadenza ordinaria dei termini fossero già in corso indagini penali.
In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 (applicabile alle sole fattispecie non comprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015), per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'A.F. entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131.
Il conflitto tra le due norme è solo apparente e il regime transitorio di cui alla legge n. 208/2015 per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, riguarda solo le fattispecie non regolate dal regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128/2015; la funzione del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, è solo quella di regolare le fattispecie della lex anterior in considerazione della successione di leggi nel tempo e, quindi, di disciplinare diversamente il precedente regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento, previsto dal D.Lgs. n. 128/2015 (Cass.16 dicembre 2016, n. 26037).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza censura l'Ufficio per decadimento dal potere di accertamento. Il raddoppio dei termini non richiede denuncia penale se già in corso indagini penali.