Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

di Fabio Pace | 20 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 732

L'Agenzia si duole del fatto che il giudice abbia dichiarato la nullità degli avvisi in quanto le deleghe di firma al sottoscrittore non erano autografe, ma meccanografiche.
In base al combinato disposto degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990, 42, primoterzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, e 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, la delega di firma alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non rilasciata in firma autografa, bensì meccanografica non è nulla, stante il principio di tassatività delle relative cause.
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di funzioni (Cass. sent. 29 marzo 2019, n. 8814; Cass. sent. 19 aprile 2019, n. 11013). Pertanto, il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del delegato né della durata della delega, che può avvenire con ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma con l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. Sez. 5, sent. 29 marzo 2019, n. 8814).
In ambito tributario, la sottoscrizione dell'atto impositivo, nel caso in cui l'avviso sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Cass. sent. 9 settembre 2022, n. 26694; Cass. ord. 31 ottobre 2018, n. 27871).
Il requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi non è essenziale per la loro esistenza e validità (Cass., 12 giugno 2024, n. 16310; Cass., 27 ottobre 2020, n. 23254; Cass., 22 novembre 2004, n. 21954; Cass., 5 maggio 2000, n. 5684; Cass., 24 settembre 1997, n. 9394). L'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo, se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo (Cass. 6 luglio 2012, n. 11458; 10 giugno 2009, n. 13375).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice ha dichiarato la nullità degli avvisi perché le deleghe di firma non erano autografe. La sottoscrizione degli atti amministrativi non è essenziale.