Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

di Fabio Pace | 13 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

Si discute se il vizio di omessa notifica delle cartelle debba farsi valere impugnando il preavviso, sebbene si tratti di atto non compreso nell'elenco degli atti impugnabili e, come tale, solo facoltativamente impugnabile.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. 2 settembre 2024, n. 23528). Tuttavia, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit., ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione con l'atto successivo (Cass. 2 novembre 2017, n. 26129). La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit. non determina, infatti, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici ivi previsti.
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria - procedimentalmente obbligatorio - sia autonomamente impugnabile, è anche evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 cit. Quindi, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente e obbligatoriamente impugnabile è, invece, sancita da tale disposizione legislativa processuale. Pertanto, la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. ord. 2 settembre 2024, n. 23528).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile ma non obbligatorio, e la mancata impugnazione non preclude l'impugnazione successiva dell'atto di iscrizione ipotecaria.