Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

di Fabio Pace | 13 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

L'A.F. contesta l’assimilazione del CUD a una dichiarazione dei redditi (mancante), con decorrenza del più breve termine per l'accertamento dalla presentazione del primo e decadenza dell’Ufficio dal relativo potere.
Se il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento, per avere prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass. ord. 29 novembre 2021, n. 37149).
In mancanza di espressa disposizione normativa, deve escludersi che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati dal sostituto d'imposta mediante il CUD, la dichiarazione, ai fini dell’individuazione del termine di decadenza dal potere accertativo, possa considerarsi comunque presentata. Viceversa, il maggiore termine per l'accertamento deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l'obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 43, secondo comma, a prescindere dal fatto che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d'imposta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il CUD non equivale a una dichiarazione dei redditi mancante. La decadenza dall'accertamento avviene entro 5 anni dalla data di presentazione dovuta della dichiarazione.