Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

di Fabio Pace | 8 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

Si eccepisce l’illegittimità dell'avviso di accertamento che ritiene indeducibili i costi occulti sostenuti per produrre i ricavi accertati, sul presupposto che, nell’accertamento induttivo, la prova spetterebbe alla società.
Nell’accertamento dei redditi con il metodo induttivo puro e anche analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. sent. 31 gennaio 2023, n. 10, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, quindi, occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno, quindi, detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass. 3 luglio 2023, n. 18653; Cass. 28 novembre 2022, n. 34996).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente può eccepire l'illegittimità dell'avviso di accertamento, opponendo la prova presuntiva contraria ai costi di produzione per detrarli dai ricavi presunti.