Si eccepisce l’illegittimità dell'avviso di accertamento che ritiene indeducibili i costi occulti sostenuti per produrre i ricavi accertati, sul presupposto che, nell’accertamento induttivo, la prova spetterebbe alla società.
Nell’accertamento dei redditi con il metodo induttivo puro e anche analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. sent. 31 gennaio 2023, n. 10, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, quindi, occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno, quindi, detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass. 3 luglio 2023, n. 18653; Cass. 28 novembre 2022, n. 34996).
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