La lite riguarda cartelle emesse ex art. 36-ter, per recupero di canone concessorio di suoli, dedotto dal reddito di immobili realizzati su arenile in concessione demaniale. Si ritiene che l'Agenzia avrebbe dovuto procedere a controllo sostanziale, notificando avviso di accertamento, non ricorrendo i presupposti di quello formale.
L'art. 10 del TUIR, allorché al comma 1, lett. a) annovera canoni, livelli, censi e altri oneri quali costi deducibili, si riferisce a oneri reali, le cui obbligazioni sono, dunque, caratterizzate dalla realità, in quanto legate al bene e, pertanto, ambulatorie. Tra essi non rientrano, dunque, i canoni delle concessioni demaniali, che formano l'oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, in quanto ricollegate al rapporto intercorrente fra quest'ultimo e la P.A. Conseguentemente, l'A.F. può disconoscere la deduzione del canone demaniale, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, in quanto la rettifica dipende da un'esclusione emergente ictu oculi.
Nella specie, l'Agenzia ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale, fondato sull'esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ex art. 10 del TUIR e appunto l'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 consente, al secondo comma, lett. c), di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi, previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.
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