La questione riguarda gli effetti della cancellazione della società dal Registro imprese e della perdita della capacità processuale prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma dopo il conferimento del mandato difensivo con procura speciale.
Nel ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale del ricorrente - si tratti sia di persona fisica, che di persona giuridica - successiva al conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma precedente la notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.
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