Una società eccepisce contraddittorietà della motivazione che, pur accertando la natura di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ha ritenuto sussistere la sovrafatturazione degli importi.
La sentenza, dopo avere descritto il meccanismo di intermediazione di manodopera finalizzato all'emissione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché quello di ricezione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ha concluso che, quanto all’indeducibilità dei costi, la società, in attuazione del meccanismo fraudolento, aveva potuto "gonfiare" i costi contabilizzati attraverso la sovrafatturazione delle prestazioni ricevute, abbattendo per tale via le basi imponibili. Il riferimento alla sovrafatturazione non è all’emissione di fatture attive, ma all’indicazione fittizia di costi inesistenti, finalizzati a fare emergere componenti negativi di reddito insussistenti, motivazione coerente e compiuta.
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