Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

di Fabio Pace | 22 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

L'Agenzia ha allegato al ricorso per cassazione la distinta di accettazione delle raccomandate spedite per la notifica a mezzo posta, sia alla società, che ai soci; senza addurre giustificazioni, non ha depositato, per nessuna raccomandata, la cartolina postale di ricevuta di ritorno. Si discute dell’ammissibilità del ricorso.
Per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, questi deve avere ricevuto l'atto o lo stesso deve essere pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. L'unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della relativa data e dell'identità e idoneità della persona cui il plico è stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata o, in caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale. Quando la notifica si riferisce a un atto di impugnazione e il notificante non deposita in giudizio la ricevuta di ritorno, l'impugnazione è inammissibile.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato con la copia del ricorso per cassazione spedita per la notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario del compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge solo in funzione di prova del perfezionamento della notifica e, dunque, dell'instaurazione del contraddittorio. L'avviso può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione ovvero fino all'adunanza in Camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c.
In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ex art. 180-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso (Cass. Sez. U. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. 12 luglio 2018, n. 131).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso per cassazione è inammissibile perché manca la cartolina postale di ricevuta di ritorno delle raccomandate notificate. La produzione dell'avviso di ricevimento è richiesta solo come prova del perfezionamento della notifica.