Si sostiene che la licenza per rivendita di generi di monopolio non rientri nel valore dell'azienda ceduta, non essendo cedibile; inoltre, la licenza era già stata dismessa dall'alienante e ottenuta in privato dall'acquirente.
In tema di imposta di registro, il valore dell'azienda ceduta (ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 139/2024) comprende anche l'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio, ogniqualvolta il cessionario prosegua l'attività del cedente, ai sensi dell'art. 31, comma 2 , della legge n. 1293/1957.
In tema di cessione d'azienda, deve essere considerato nel suo valore della stessa, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, e calcolato secondo i parametri dell'art. 51, comma 4, del TUR, l'avviamento commerciale, ossia la capacità di profitto dell'azienda trasferita; tale principio opera anche nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali ex art. 31 della legge n. 1293/1957, non impedisce la cessione dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria, che sarà valida fino all'eventuale revoca della concessione amministrativa (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25448).
L'avviamento rilevante, costituito dalla capacità di profitto di un’attività produttiva, cioè, dal maggior valore del complesso aziendale, unitariamente considerato, rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2012, n. 9115), comprende la valutazione dei profitti relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, in quanto espressione della capacità produttiva dell'azienda ceduta, quando l'acquirente prosegue tale attività proprio nell'azienda ceduta.
Nella cessione d’azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda, ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa (Cass., Sez. 2, 24 luglio 2023, n. 22075; Cass., Sez. 1, 18 marzo 2015, n. 5449). Non è significativo che la possibilità di svolgere l'attività di rivendita dei generi di monopolio derivi all’acquirente dal conseguimento del provvedimento concessorio dalla P.A. piuttosto che dall'accordo delle parti.
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