L’A.F. ritiene che la sentenza di merito abbia erroneamente ritenute applicabili le agevolazioni richieste per l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anche senza l'intervento in atto di acquisto - e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni - del coniuge.
A norma dell'art. 1, nota II bis, lett. b) e c), della Tariffa allegata al TUR, per godere delle agevolazioni prima casa occorre che l'acquirente dichiari nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare e di non averne in precedenza fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale; la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione a tale regola. In caso di acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest'ultimo (Cass. sent. 4 febbraio 2015, n. 1988; Cass. ord. 5 giugno 2018, n. 14326).
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