Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

di Fabio Pace | 15 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

Si lamenta omessa valutazione dell'incidenza dei vincoli riscontrati e accertati, ai fini della determinazione del valore commerciale delle aree, incorrendo nella violazione dei parametri di riferimento previsti per la determinazione del valore venale dell'area oggetto di accertamento, ai fini della determinazione dell'imposta.
In tema di IMU, al pari dell'ICI, per determinare il valore imponibile, il giudice di merito deve verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito a un'area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti, tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell'anno di imposizione (Cass. ord. 7 aprile 2023, n. 9529; Cass. sent. 11 maggio 2018, n. 11445).
Tali criteri, normativamente determinati, devono considerarsi tassativi spettando al Giudice del merito di formulare una valutazione di merito che, nella misura in cui risulti congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, è incensurabile in questa sede.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della valutazione del valore commerciale delle aree ai fini dell'imposta IMU, richiedendo il rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.