Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

di Fabio Pace | 15 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

E’ affrontata la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per “casella piena” del destinatario, che involge i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notifica con i nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale.
Nel regime antecedente alla novella del D.Lgs. n. 149/2022, la notifica via PEC, eseguita dall’avvocato ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come in caso di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore “casella piena”), ma solo se è generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. “RdAC”). Pertanto, il notificante che deve evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con le forme ordinarie ex artt. 137 ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione dell’originaria notifica via PEC.
I commi 2 e 3 dell’art. 3-ter della legge n. 53/1994 costituiscono regole innovative circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile. Quando per causa imputabile al destinatario la notifica via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC, l’avvocato esegue la notifica con inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del D.Lgs. n. 14/2019, dichiarando la sussistenza di un presupposto per l’inserimento; la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel Registro imprese e ha eletto il domicilio digitale, l’avvocato esegue la notifica con le modalità ordinarie. Quando per causa non imputabile al destinatario la notifica non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo affronta la validità e le conseguenze della notifica telematica non completata per casella piena del destinatario, sottolineando le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.