Un contribuente lamenta omesso esame di motivi rimasti assorbiti in primo grado e già enunciati nel ricorso introduttivo, riproposti nelle controdeduzioni in appello, per essere ulteriormente esplicitati in memoria.
La sopravvivenza dell'effetto devolutivo è rimessa a istanza di parte appellata, onerata dell'indicazione delle questioni su cui persiste l'interesse alla trattazione; la riproposizione deve indicare specificamente (pure in assenza di impugnazione incidentale), in modo chiaro e univoco, le questioni cui l'appellato ha ancora interesse alla trattazione in appello. Non è sufficiente il generico richiamo al complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., Sez. V, 27 marzo 2003, n. 4625; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2010, n. 22118; Cass., Sez. V, 20 maggio 2011, n. 11215; Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19683; Cass., Sez. V, 27 novembre 2015, n. 24267; Cass, Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 12191; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20815; Cass., Sez. V, 7 marzo 2023, nn. 6790, 6774), comportamento processuale inidoneo a vincere l'insorgenza della presunzione di rinuncia.
Pertanto, per vincere la presunzione di rinuncia ed estendere l'effetto devolutivo in appello alle questioni rimaste assorbite, il ricorrente ha l'onere di indicare, nelle controdeduzioni entro il termine di costituzione in giudizio, le singole e specifiche questioni - tra quelle originariamente proposte - cui ha ancora interesse alla trattazione in appello (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2023, n. 34775). Altrimenti, si presume la rinuncia e non può più sopravvivere la devoluzione in appello delle questioni assorbite non specificamente riproposte, in termini analoghi a una decadenza processuale. Verificatasi tale decadenza, l’onere non può più essere assolto dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio, né può essere surrogato dall’indicazione delle questioni nelle successive memorie (Cass., n. 34775-2023, cit.; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26830).
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